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Detrazioni fiscali del 65% con attuazione immediata

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Detrazioni fiscali del 65% con attuazione immediata

Il Decreto-legge (DL 63/2013) per le misure energetiche nell’edilizia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ricapitoliamo le novità introdotte in tema di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici: 1. La detrazione fiscale delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici passa dal 55% al 65% parte dal 6 giugno 2013, con scadenze differenti per privati e condomìni. 2. I privati potranno usufruire della detrazione del 65% dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. I condomìni - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno tempo fino al 30 giugno 2014. 3. La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 4. Dalla detrazione del 65% sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi interventi sono agevolati dal Conto Termico. 5. Le altre tipologie di interventi che accedono alla detrazione: - interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (comma 344 della Finanziaria 2007); - interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi) - (comma 345); - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346); - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347). 6. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro: fino a 60.000 euro per interventi sull’involucro di edifici esistenti, fino a 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari per acqua calda e fino a 30.000 euro per le caldaie a condensazione. EDIFICI INTERASSATI: i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. I nuovi edifici dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018 quelli della P.A. e dal 2021 quelli privati. BENEFICIARI DEL BONUS: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. PROCEDURA: è obbligatorio pagare tutto con bonifico bancario o postale, indicando: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico È necessario acquisire, in base all’intervento realizzato: a. L’asseverazione di un tecnico abilitato; b. L’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto; c. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Occorre poi trasmettere la documentazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it. L’ ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti; fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche e sarà obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della P.A. Importante il capitolo sulle sanzioni per i certificatori, i direttori dei lavori e i proprietari. Norme per la qualificazione degli installatori di rinnovabili Il Decreto-legge introduce la possibilità di qualificarsi come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta per almeno tre anni. Questo requisito si aggiunge agli altri, alternativi: diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, attestato di formazione professionale. Il DL 63/2013 conferma l’obbligo per Regioni e Province autonome di attivare i corsi di formazione entro il 31/10 2013. Fonte: Edilportale.com/Agenzia dell’Entrate
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